Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge disciplina la raccolta e la conservazione del sangue cordonale per uso autologo e solidale presso i centri privati autorizzati ai sensi dell'articolo 2.
      2. La donna può scegliere di conservare per sé o per i suoi consanguinei, anche in assenza di un'indicazione medica o di una patologia in atto, il sangue del proprio cordone ombelicale. Nell'esercizio di tale libera scelta la donna può decidere, con un atto personale e gratuito, di destinare il proprio cordone ombelicale a terzi o per scopi di ricerca.